Libri, DVD, ebook, ereader

Il prestito (bibliotecario) di un libro elettronico è equiparato al prestito di un libro tradizionale

Io già da tempo prendo in prestito libri digitali per il mio ebook reader Kindle dalla biblioteca comunale, attraverso il portale Medialibrary, quindi per me la questione era ormai scontata .

Diversamente a quanto pare in Belgio ed Olanda per cui per capire se per una biblioteca pubblica sia lecito dare in prestito un libro in versione digitale sono arrivati a chiedere un giudizio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea .

E’ evidente che il problema stia nel rispetto dei diritti d’autore e che una copia digitale è molto facile da replicare senza permesso .

La Corte di Giustizia Europea (qui la sentenza del 10 novembre) ritiene però che un libro è un libro, in qualsiasi formato sia messo a disposizione del lettore .

Pertanto il libro digitale può essere prestato all’utente della biblioteca pubblica, a patto che la biblioteca lo abbia a disposizione . Se la biblioteca acquista una copia in versione digitale, può darne in prestito solo una copia, fino a sua restituzione, proprio come un libro cartaceo, senza imprestarlo a più lettori come invece sarebbe facile con la versione ebook .

Con Medialibrary hanno risolto questo problema stabilendo un periodo di 14 giorni per la lettura del libro. Passati 14 giorni dal prestito digitale, la copia viene ritenuta nuovamente disponibile per il prestito.


Ecco il testo del comunicato stampa ufficiale dell’organo di giustizia europea con cui viene commentata la sentenza.

prestito libro elettronico

Il prestito di un libro elettronico (e-book) può, a determinate condizioni, essere equiparato al prestito di un libro tradizionale

In tale situazione è applicabile l’eccezione di prestito pubblico, che prevede, in particolare, un’equa remunerazione degli autori.
Nei Paesi Bassi, il prestito di libri elettronici da parte di biblioteche pubbliche non rientra nel regime del prestito pubblico applicabile ai libri tradizionali. Attualmente, le biblioteche pubbliche mettono i libri elettronici a disposizione del pubblico su Internet, sulla base di accordi di licenza con i titolari dei diritti.
La Vereniging Openbare Bibliotheken, un’associazione che riunisce tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi («VOB»), ritiene che il regime per i libri tradizionali dovrebbe applicarsi anche al prestito digitale. In tale contesto, essa ha presentato un ricorso contro la Stichting Leenrecht, una fondazione incaricata della riscossione della remunerazione dovuta agli autori, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa in tal senso. Il ricorso della VOB riguarda i prestiti organizzati secondo il modello «one copy, one user», ossia il prestito della copia di un libro in formato digitale realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da tale utente non può più essere dal medesimo utilizzata.
Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), investito della controversia, ritiene che la risposta alle domande della VOB dipenda dall’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione ed ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali. Infatti, una direttiva dell’Unione del 2006, che riguarda in particolare il diritto di noleggio e di prestito dei libri, prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o proibire tali noleggi e prestiti appartiene all’autore dell’opera. Tuttavia, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo per i prestiti da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano un’equa remunerazione. Si pone dunque la questione se tale deroga si applichi anche ai prestiti di libri elettronici organizzati secondo il modello «one copy, one user».
Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva, innanzitutto, che non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva. Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici. Inoltre, escludere completamente dall’ambito di applicazione della direttiva il prestito effettuato in formato digitale sarebbe contrario al principio generale che impone un alto livello di protezione in favore degli autori.
In secondo luogo, la Corte verifica se il prestito pubblico della copia di un libro in formato digitale, secondo il modello «one copy, one user», possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

A tale riguardo, la Corte rileva che, data l’importanza dei prestiti pubblici di libri digitali e al fine di salvaguardare sia l’effetto utile della deroga per il prestito pubblico, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, sia il contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si può escludere l’applicabilità di tale articolo nel caso in cui l’operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti, in relazione segnatamente alle condizioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata. Ebbene, è questo il caso del prestito della copia di un libro in formato digitale, secondo il modello «one copy, one user».
La Corte dichiara, pertanto, che la nozione di «prestito» ai sensi della direttiva comprende anche un prestito di tal genere.
La Corte precisa anche che gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che possono innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori oltre quanto esplicitamente previsto dalla direttiva. Nel caso di specie, la legislazione olandese richiede che la copia del libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione o con il suo consenso. Secondo la Corte, tale condizione supplementare deve essere considerata compatibile con la direttiva.
Per quanto riguarda il caso in cui la copia di un libro in formato elettronico sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale, la Corte rammenta che uno degli obiettivi della direttiva è costituito dalla lotta alla pirateria e rileva che l’ammissione del prestito di una copia siffatta può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore. L’eccezione di prestito pubblico non si applica di conseguenza alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Se il prestito di un libro digitale da parte di una biblioteca pubblica deve corrispondere al prestito di un libro cartaceo, come la mettiamo per il prestito di un ebook tra amici ?

In tutti gli ebook che leggo è scritto che non posso prestarlo . Ma se io ho comprato una copia digitale di un libro, ma comunque l’ho comprato (non noleggiato, affittato, preso in prestito), perchè non posso prestare ad un mio amico una cosa mia ? Magari passandogli direttamente il mio lettore ebook, quindi qualcosa di concreto e non l’aleatorio formato digitale.
Rimane il problema della lotta alla pirateria, ma il problema è trovare una soluzione che non impedisca il legittimo diritto di leggere in più persone una copia di un libro regolarmente acquistato, proprio come facciamo abitualmente con i libri cartacei.

Il prestito (bibliotecario) di un libro elettronico è equiparato al prestito di un libro tradizionale ultima modifica: 2016-11-12T17:04:15+00:00 da admin-Salvatore
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